STATUTO IPSIA - ISTITUTO PACE SVILUPPO INNOVAZIONE ACLI
APPROVATO DALL’ASSEMBLEA IPSIA IN DATA 22/11/2025
Art. 1 COSTITUZIONE
È costituita, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, del Codice civile per quanto compatibile e delle leggi vigenti in materia, l'associazione denominata ISTITUTO PACE SVILUPPO INNOVAZIONE ACLI con sigla IPSIA, di seguito denominata “Associazione”.
La denominazione sociale dell’associazione, una volta ottenuta l’iscrizione nella sezione Enti del Terzo Settore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o equivalenti, sarà integrata automaticamente con l’acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) e diventerà ISTITUTO PACE SVILUPPO INNOVAZIONE ACLI ETS con sigla IPSIA ETS.
L’associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all’art. 2.
L’Associazione ha sede legale nel Comune di Roma e ha durata illimitata.
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire, trasferire e/o sopprimere in Italia ed all’estero sedi secondarie, uffici di corrispondenza e/o di rappresentanza ed unità locali anche di carattere operativo.
Art. 2 PRINCIPI E FINALITÀ
IPSIA si fonda sui valori della esperienza associativa degli uomini e delle donne che aderiscono alle ACLI, ente promotore dell’associazione, o alle diverse iniziative e servizi da queste promossi, sulla loro azione di solidarietà popolare, sul loro impegno nella promozione della pace, del lavoro dignitoso e della giustizia tra gli uomini e le nazioni.
IPSIA opera per un mondo nel quale ogni persona si realizza da un punto di vista individuale e sociale, come attore di comunità inclusive, aperte e giuste. Tale visione si realizza su tre ambiti prioritari strategici:
- Sovranità alimentare
- Lavoro e coesione sociale
- Gestione Sostenibile delle Risorse Naturali e Valorizzazione del Territorio.
IPSIA persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e nello specifico si propone di:
- promuovere iniziative di cooperazione allo sviluppo, intesa come cooperazione comunitaria, che ponga come punto nodale le relazioni tra le comunità locali internazionali e italiane, fondata sul partenariato in un costante impegno a favore dell'accesso e della promozione dei diritti e dei processi di inclusione e coesione sociale;
- promuovere una sensibilizzazione della pubblica opinione sui temi della pace e dello sviluppo;
- promuovere iniziative di volontariato internazionale complementari ai progetti di cooperazione allo sviluppo capace di promuovere a sua volta partecipazione e impegno volontario, relazioni tra le comunità coinvolte, essere parte complementare ai progetti di cooperazione internazionale e offrire uno spazio organizzato ai proprio soci, agli operatori dei servizi, alle organizzazioni della società civile e delle iniziative da queste promosse e alla cittadinanza in generale perché si impegnino in attività di volontariato internazionale.
- promuovere iniziative di accompagnamento alla migrazione sostenendo le persone in movimento, promuovendo percorsi sicuri, inclusivi e rispettosi della dignità umana e facilitando l’integrazione nei Paesi di accoglienza, attraverso progetti che valorizzano le competenze dei migranti.
ART 3 ATTIVITÀ
Per il perseguimento delle sue finalità l'associazione opera mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una
o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore, e nello specifico riconducibili
alle lettere:
- lett. d) educazione istruzione formazione professionale nonché attività di interesse culturali di interesse sociali con finalità educative;
- lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale e di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale;
- lett. k) organizzazione di attività turistiche di interesse sociale culturale e religioso;
- lett. l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, prevenzione del bullismo e contrasto della povertà educativa;
- lett. m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- lett. n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- lett. o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;
- lett. r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- lett. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;
- lett. v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- lett. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale.
Nello specifico l’Associazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell’ambito delle attività di interesse generale di cui sopra:
- organizzare e partecipare a programmi e bandi nazionali europei ed internazionali di cooperazione allo sviluppo, di emergenza umanitaria e di accoglienza di migranti e rifugiati;
- formare e organizzare attività di volontariato per adulti e giovanile in Italia e all’estero In attività sociali, educative e di animazione sportiva;
- promuovere e organizzare il servizio civile universale, nazionale e internazionale, scambi giovanili e programmi Erasmus e altre iniziative promosse dall’Unione europea;
- promuovere, sostenere e realizzare campagne di sensibilizzazione e di advocacy;
- organizzare e realizzare programmi ed interventi di educazione alla cittadinanza globale, promozione degli obiettivi del millennio, di tutela dei diritti umani e di denuncia, prevenzione di pratiche discriminatorie di genere e di tutela dei diritti civili e dei lavoratori all’estero anche tramite convenzione con gli enti di patronato;
- promuovere accordi con le istituzioni universitarie per la promozione di stage formativi riconosciuti in Italia e all’estero nelle attività e nei progetti di cooperazione allo sviluppo e volontariato internazionale;
- organizzare e realizzare iniziative di educazione alla pace educazione ambientale, sviluppo sostenibile nelle scuole nei settori parascolastici ed extra scolastici, attraverso anche la formazione permanente di operatori e dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado di realizzando anche percorsi didattici specifici;
- organizzare attività di turismo solidale e responsabile per adulti, enti e istituti scolastici
L’Associazione, ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 117/2017, può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l’utilizzo di risorse volontarie e gratuite e che saranno definite dal Direttivo.
L’Associazione, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017, può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi
volontari e dipendenti L’Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.
Ai volontari possono essere rimborsate dall’Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Direttivo.
I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
ART 4 SOCI
Il numero dei soci è illimitato.
I Soci Promotori sono le ACLI APS.
L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.
Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli Enti del Terzo Settore nonché enti senza scopo di lucro italiani o stranieri che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
I soci godono degli stessi diritti e sono soggetti agli stessi doveri.
La struttura dell'Associazione è democratica e devono essere garantite in ogni momento la disciplina uniforme del rapporto associativo e l'effettività del medesimo. È esclusa la temporaneità del rapporto associativo.
La richiesta di adesione del candidato viene esaminata dal Direttivo che delibera sulla sua accettazione col voto favorevole di almeno i 2/3 dei suoi membri entro un mese dal ricevimento della richiesta.
In caso di esito positivo della richiesta, il riconoscimento della qualifica di socio ha effetto dal momento della piena, incondizionata espressa accettazione, da parte del soggetto richiedente, del presente Statuto. In caso di rigetto della domanda, il Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all’interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea in
occasione della successiva convocazione.
ART 5 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
Ciascun socio è tenuto a osservare le disposizioni del presente statuto nonché i regolamenti interni e gli eventuali codici, anche di natura etica, e le delibere degli organi dell’Associazione.
Ogni associato purché iscritto nel libro soci da almeno 30 giorni prima della data fissata per l’Assemblea ha diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l’elezione degli organi amministrativi dell’Associazione stessa.
Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, ed a votare direttamente o per delega scritta, fino a un massimo di due deleghe per ciascun associato. Le persone giuridiche partecipano all’assemblea con il proprio legale rappresentante o suo delegato. Ogni socio ha diritto a un voto.
Tutti i soci sono autorizzati ad adottare e utilizzare il nome e il logo IPSIA secondo le modalità previste da apposito regolamento.
I Soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al direttivo e presso la sede dell’associazione.
I soci sono tenuti al versamento della quota sociale annuale fissata dall’Assemblea. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
ART 6 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
La qualifica di socio si perde per scioglimento o estinzione, recesso o esclusione.
Il recesso deve essere manifestato per iscritto al direttivo ed ha effetto dalla data di presa atto della comunicazione al direttivo previa verbalizzazione della stessa.
La perdita della qualifica di socio per esclusione avviene per gravi motivi lesivi degli interessi e dell’integrità dell’Associazione e per atteggiamenti contrari alle delibere degli organi sociali.
Tale condizione deve essere accertata dal Consiglio Direttivo. In caso di esito positivo, il Direttivo può decidere la sospensione del socio e l’Assemblea, nella prima riunione successiva, delibera sulla sua esclusione. Il socio dichiarato sospeso dal Direttivo, entro e non oltre il termine di 30 gg prima della data fissata per l’assemblea che discuterà sulla sua esclusione può appellarsi al Collegio dei Garanti che agisce secondo apposito Regolamento.
Il Collegio dei Garanti, istruita la pratica, formula per iscritto le prprie osservazioni all’Assemblea che dovrà deliberare sull’esclusione. In tal caso il soci interessato avrà diritto a partecipare con diritto di intervento all’Assemblea con all’O.d.g. la sua esclusione. La decisione dell’Assemblea è inappellabile.
ART 7 GLI ORGANI
Organi dell'Associazione sono:
- L’Assemblea;
- Il Direttivo;
- Il Presidente;
- Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
- Il Collegio dei Garanti.
Gli organi sociali, l’Organo di Controllo ed il Collegio dei Garanti hanno la durata di quattro anni e i loro componenti possono essere riconfermati.
ART 8 ASSEMBLEA
L’Assemblea è composta da tutti i Soci in regola con gli obblighi sociali.
Sono riconosciuti come legittimati alla partecipazione alle riunioni dell’Assemblea e al voto nelle stesse i soci iscritti nel libro soci almeno 30 giorni prima della data fissata per l’Assemblea.
Ogni socio non può essere portatore di più di due deleghe.
Il socio può partecipare all’Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, online ed in streaming ed esprimere il voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e sia assicurata la possibilità di partecipazione simultanea e di inviare e ricevere documenti in tempo reale.
L’Assemblea, legalmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue delibere, prese in conformità alla legge ed allo statuto, sono obbligatorie per tutti i soci, salvo la facoltà di recesso da esercitarsi secondo le modalità previste dall’art. 6 del presente statuto.
ART 9 FUNZIONI DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l’anno su convocazione del Presidente secondo le modalità previste dal Regolamento. Può essere altresì convocata su richiesta scritta di almeno 1/3 dei soci o di almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo. È presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da un Vicepresidente.
L’Assemblea è convocata, almeno dieci giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell’avviso di convocazione inviata tramite mezzo elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, dell’ora e della data dell’adunanza.
Le riunioni dell’Assemblea ordinaria sono da ritenersi valide in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, in proprio o per delega e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega. Le delibere assembleari ordinarie sono assunte a maggioranza dei presenti e per i seguenti argomenti:
- eleggere e revocare il Direttivo e il Presidente;
- eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell’Organo di Controllo;
- eleggere e revocare i componenti del Collegio dei Garanti;
- approvare il bilancio di esercizio, e l’eventuale conto preventivo con il programma delle attività
- deliberare sulla responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- Deliberare sul ricorso dell’interessato contro i provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione e di esclusione degli associati, garantendo ad essi la più ampia garanzia di contraddittorio;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Direttivo per motivi di urgenza;
- approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Direttivo;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
L’Assemblea straordinaria viene convocata dagli stessi soggetti e con le stesse modalità dell’assemblea ordinaria.
L’Assemblea straordinaria viene convocata per deliberare sui seguenti argomenti:
- Trasformazione, scioglimento e fusione, in conformità all’art. 18 dello statuto. In tal caso l’Assemblea è valida con la presenza, in proprio o per delega, di almeno 2/3 dei suoi soci e le delibere sono valide con voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritti di voto;
- Modifiche statutarie, in conformità all’art. 19 dello statuto. In tal caso l’Assemblea è valida con la presenza, in proprio o per delega, di almeno 2/3 dei suoi soci e le delibere sono valide con voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritti di voto.
ART 10 DIRETTIVO
Il Direttivo è composto da un minimo di 4 a un massimo di 8 componenti nominati, e scelti di norma tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Se funzionale ad acquisire specifiche competenze, l’Assemblea può nominare componenti del Direttivo persone fisiche esterne alla compagine sociale, in misura comunque minoritaria rispetto agli amministratori con qualità di associato o di persone indicate dagli enti associati.
Le riunioni del Direttivo sono convocate secondo le modalità ed i termini stabiliti nel Regolamento, sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, da un Vicepresidente e sono regolarmente costituite con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
Le delibere sono validamente adottate a maggioranza dei presenti Il Direttivo dura in carica quattro anni.
Il Direttivo adotta i provvedimenti necessari ed opportuni per il raggiungimento dei fini dell'Associazione, secondo le direttive del presente Statuto e degli eventuali regolamenti interni.
Al Direttivo è attribuita la gestione dell’Associazione con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Direttivo ha i seguenti compiti e funzioni:
- predisporre e realizzare le linee programmatiche e gli indirizzi politici approvati dall’Assemblea;
- predisporre e presentare annualmente in Assemblea le bozze dell’eventuale bilancio preventivo e del bilancio di esercizio, quest’ultimo formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l’indicazione, dei proventi e degli oneri, dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico
- deliberare circa l’ammissione degli associati e in caso di rigetto esprimerne le motivazioni;
- individuare e deliberare rispetto a tipologia e modalità di svolgimento di eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell’Associazione;
- nominare, su proposta del Presidente, da uno a tre Vicepresidenti, di cui uno vicario;
- mantenere costanti rapporti con i soci in merito all'attività nazionale e internazionale dell’Associazione;
- provvedere ad ogni altro adempimento previsto dal presente Statuto e dagli eventuali Regolamenti interni;
- nominare, all‘occorrenza, un Segretario Amministrativo con quei compiti, poteri e attribuzioni che verranno stabiliti al momento della nomina;
- nominare, all’occorrenza, un Direttore con quei compiti, poteri ed attribuzioni che verranno stabiliti al momento della nomina;
- nominare, all’occorrenza o in caso di superamento dei limiti previsti dall’art 31 del Codice del Terzo Settore, un revisore legale
- approvare l’apertura di una Sede Operativa secondo quanto stabilito dall’art. 1 del presente Statuto;
- istituire con propria delibera l’ufficio di presidenza il cui funzionamento e poteri sono disciplinati dal Direttivo medesimo;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza
- ogni ulteriore competenza di gestione non attribuita all’Assemblea o ad altri organi statutari
Per le ipotesi di cooptazione dei membri del Direttivo e di decadenza del Direttivo medesimo sono disciplinate dal Regolamento.
ART 11 COMPONENTE DI DIRETTIVO
La qualifica di componente di Direttivo si perde per decadenza o dimissioni.
La decadenza si verifica in caso di assenza, senza giustificato motivo, ad almeno la metà più una delle riunioni di Direttivo realizzate in un anno solare.
I casi di decadenza vengono sottoposti al Direttivo dal Presidente alla prima riunione utile.
La decadenza o le dimissioni di un componente del Direttivo vengono ratificate nella prima riunione utile dell’Assemblea che provvederà a nominare un nuovo componente ovvero a deliberare sulla riduzione del numero dei componenti del Direttivo.
ART 12 PRESIDENTE
Il Presidente dell'Associazione è eletto dall’Assemblea e rimane in carica per 4 anni. La responsabilità di Presidente non può essere ricoperta per più di 2 mandati e più di complessivi 8 anni.
ART 13 FUNZIONI DEL PRESIDENTE
Il Presidente:
- ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
- ha la responsabilità dell'attuazione dei fini statutari e provvede a quanto dal presente statuto non sia demandato alla competenza di altri organi o soggetti;
- cura i rapporti con le istituzioni, gli enti e gli organismi nazionali ed internazionali;
- convoca e presiede l’Assemblea e il Direttivo;
- può delegare al/ai Vicepresidente/i compiti specifici;
- presenta all’Assemblea i progetti di bilanci consuntivi e preventivi elaborati dal Direttivo per la loro approvazione.
Il Vicepresidente vicario sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni
ART 14 ORGANO DI CONTROLLO
L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall’Assemblea su proposta del Direttivo, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i già menzionati requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
All’Organo di Controllo può essere attribuito, con delibera del Consiglio Direttivo, il ruolo di revisore legale dei conti purché i suoi membri siano iscritti all’apposito registro.
ART 15 COLLEGIO DEI GARANTI
Il Collegio dei Garanti, eletto dall’Assemblea, è composto da tre componenti, ed elegge al suo interno il Presidente.
Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Collegio.
Le delibere sono validamente adottate a maggioranza dei presenti.
Il Collegio dei Garanti:
- esamina gli appelli proposti dai soci avverso i provvedimenti di sospensione/esclusione, relazionando all’assemblea;
- verifica il rispetto e l’attuazione del Codice Etico dell’Associazione.
I componenti del Collegio dei Garanti durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.
ART 16 PATRIMONIO
Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
- quote associative;
- contributi pubblici e privati erogati all’Associazione per la realizzazione delle sue finalità istituzionali in base alle vigenti disposizioni normative e regolamentari sia italiane che dell'Unione Europea e internazionali;
- contributi provenienti dalle Agenzie, dagli Enti e dagli Istituti Internazionali per la Cooperazione allo Sviluppo;
- lasciti e donazioni;
- introiti derivanti da convenzioni;
- proventi derivanti da sottoscrizioni ed elargizioni anche di natura mobiliare o immobiliare espressamente accettate dal Direttivo;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall’art. 79, comma 2;
- altre entrate espressamente previste dalla legge;
- eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.
L'esercizio sociale segue l'anno solare. Il Direttivo approva il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione e il bilancio sociale. I bilanci devono essere sottoposti, entro 150 giorni dal termine dell’esercizio, all’assemblea soci per l’approvazione definitiva e il deposito presso il RUNTS.
L’organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.
L’associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.
Art 17 VINCOLI DI PATRIMONIO
Il patrimonio dell’associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite proventi ed altre entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.
L’Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo
ART 18 SCIOGLIMENTO, TRASFORMAZIONE E FUSIONE
Le delibere di scioglimento, trasformazione e fusione dell’Associazione sono deliberate dall’Assemblea straordinaria con la presenza, in proprio o per delega, di almeno 2/3 dei suoi soci e le delibere sono valide con voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritti di voto.
In caso di scioglimento viene nominato un liquidatore e il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto, previo parere positivo dell’Organismo competente ai sensi del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore.
ART 1 MODIFICA STATUTARIA
Il presente statuto può essere modificato dall’Assemblea dei soci straordinaria valida con la presenza in proprio o per delega, di almeno 2/3 dei suoi soci e le delibere sono valide con voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritti di voto.
ART 20 NORMA AGGIUNTIVA
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.